Art. 12.
                 Titoli di precedenza e/o preferenza
   I candidati  che  abbiano  dichiarato  il  possesso  dei titoli di
precedenza  e/o  preferenza  e  che abbiano superato le prove d'esame
dovranno   presentare  o  far  pervenire  I.Re.F.  entro  il  termine
perentorio  di sette giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
in  cui  hanno  sostenuto  il colloquio i documenti in carta semplice
attestanti  il  possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza gia'
dichiarati in domanda.
   La  mancata  presentazione  nel  termine  come sopra stabilito dei
prescritti documenti, comportera' l'esclusione dai benefici derivanti
dai titoli stessi.