Art. 10.
                           Borse di studio
   Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base  alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice,
su domanda dell'avente titolo.
   Qualora  l'avente  titolo rinunci alla borsa di dottorato subentra
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
   In  presenza  di  una  o  piu'  borse di studio finanziate da Enti
esterni,  i  candidati possono scegliere di quale fruire in relazione
alla loro posizione nella graduatoria generale di merito.
   Qualora  la  borsa finanziata da enti esterni vincoli l'erogazione
della  stessa  a  specifiche  tematiche  di  tesi,  il candidato puo'
scegliere se accettare la borsa o rinunciarvi.
   L'importo  annuo  netto  della borsa di studio ammonta per il 2008
(vedi nota 1) :
    primo  anno:  Euro 9.876,34 per i dottorandi residenti in Italia;
Euro  10.561,56  per  i  dottorandi  residenti all'estero che possono
applicare   la  convenzione  internazionale  per  evitare  la  doppia
imposizione  fiscale;  Euro  10.549,61  per  i  dottorandi  residenti
all'estero  che  non  possono applicare la convenzione internazionale
per  evitare  la  doppia  imposizione  fiscale;  Euro 10.173,21 per i
dottorandi  residenti  in Italia iscritti ad altre forme assicurative
obbligatorie;
    secondo  e  terzo anno: Euro 12.000,00 per i dottorandi residenti
in  Italia;  Euro 12.685,22 per i dottorandi residenti all'estero che
possono applicare la convenzione internazionale per evitare la doppia
imposizione  fiscale;  Euro  12.673,27  per  i  dottorandi  residenti
all'estero  che  non possono applicare la convenzione; Euro 12.296,87
per  i  dottorandi  residenti  in  Italia  iscritti  ad  altre  forme
assicurative obbligatorie.
   Le somme vengono erogate a partire dal mese di novembre 2008 (vedi
nota  2)  , di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero
di   indebito   per  le  ipotesi  di  esclusione  o  sospensione  del
dottorando.
   Le  borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
   Su  richiesta  del  tutor, la borsa di studio e' aumentata del 50%
per  eventuali  periodi  di  permanenza  all'estero  autorizzati  dal
coordinatore o dal Collegio dei docenti.
   Previo   mantenimento   dei   requisiti   di   merito,  la  durata
dell'erogazione e' pari all'intera durata del ciclo di Dottorato.
   Le  sospensioni  della  frequenza  del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.


(1) [Alla data di emanazione del presente bando, la normativa vigente
stabilisce  ex  art.  2 comma 26 della legge n, 335/1995 e successive
modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato e' assoggettabile
a  contributo  INPS,  pari  al  17% o 24,72%, di cui 1/3 a carico del
dottorando.]
(2)  [Eventuali  borse  di  studio  di  pre-dottorato potranno essere
conferite dal Collegio dei Docenti, secondo le modalita' previste dal
Titolo  IV  del Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio a
progetto,  borse  di  studio  per la formazione avanzata e assegni di
tutorato.]