Art. 10. Borse di studio Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice, su domanda dell'avente titolo. Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di dottorato subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da Enti esterni, i candidati possono scegliere di quale fruire in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito. Qualora la borsa finanziata da enti esterni vincoli l'erogazione della stessa a specifiche tematiche di tesi, il candidato puo' scegliere se accettare la borsa o rinunciarvi. L'importo annuo netto della borsa di studio ammonta per il 2008 (vedi nota 1) : primo anno: Euro 9.876,34 per i dottorandi residenti in Italia; Euro 10.561,56 per i dottorandi residenti all'estero che possono applicare la convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione fiscale; Euro 10.549,61 per i dottorandi residenti all'estero che non possono applicare la convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione fiscale; Euro 10.173,21 per i dottorandi residenti in Italia iscritti ad altre forme assicurative obbligatorie; secondo e terzo anno: Euro 12.000,00 per i dottorandi residenti in Italia; Euro 12.685,22 per i dottorandi residenti all'estero che possono applicare la convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione fiscale; Euro 12.673,27 per i dottorandi residenti all'estero che non possono applicare la convenzione; Euro 12.296,87 per i dottorandi residenti in Italia iscritti ad altre forme assicurative obbligatorie. Le somme vengono erogate a partire dal mese di novembre 2008 (vedi nota 2) , di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. Su richiesta del tutor, la borsa di studio e' aumentata del 50% per eventuali periodi di permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal Collegio dei docenti. Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell'erogazione e' pari all'intera durata del ciclo di Dottorato. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. (1) [Alla data di emanazione del presente bando, la normativa vigente stabilisce ex art. 2 comma 26 della legge n, 335/1995 e successive modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato e' assoggettabile a contributo INPS, pari al 17% o 24,72%, di cui 1/3 a carico del dottorando.] (2) [Eventuali borse di studio di pre-dottorato potranno essere conferite dal Collegio dei Docenti, secondo le modalita' previste dal Titolo IV del Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio a progetto, borse di studio per la formazione avanzata e assegni di tutorato.]