IL DIRETTORE GENERALE
   Visto  il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
ed in particolare l'art. 28;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  «Regolamento  recante  norme  per  lo  svolgimento dei pubblici
concorsi»;
   Visto  il  d.P.C.M.  7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante
norme  sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione
europea, ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
   Vista  la  legge 28 marzo 1991, n. 120, «Norme in favore dei privi
della  vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla carriera
direttiva della pubblica amministrazione...»;
   Viste  le  seguenti  norme  che  introducono  riserve nei concorsi
pubblici:
    legge  12  marzo  1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili»;
    legge  23  novembre  1998,  n.  407 « Nuove norme in favore delle
vittime   del   terrorismo   e  della  criminalita'  organizzata»,  e
successive modificazioni e integrazioni;
    d.lgs.  8  maggio 2001, n. 215, «Disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva delle strumento militare in professione, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331» con
particolare riferimento agli artt. 18 e 26;
   Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»;
   Visto  il d.m. 3 novembre 1999, n. 509, «Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
   Visto  il  d.m.  del  Ministero  dell'Universita'  e della Ricerca
scientifica  e  tecnologica  28  novembre 2000, «Determinazione delle
classi di lauree specialistiche»;
   Visto  il  d.lgs.  30  giugno  2003, n. 196, «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
   Visti  i  Contratti  Collettivi  Nazionali  di Lavoro del comparto
Ministeri per i quadrienni dal 1994/1997 al 2006/2009;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa»;
   Vista  la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008),
ed   in  particolare  l'art.  3,  comma  108,  che  autorizza  questa
Amministrazione   «a  bandire  concorsi  e  procedere  all'assunzione
straordinaria  di  complessive  100 unita' di posizione economica C1,
scelte  tra  architetti,  archeologi,  storici dell'arte, archivisti,
bibliotecari  ed  amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni
limitative delle assunzioni»;
   Ritenuto   di  bandire,  nell'ambito  dell'autorizzazione  di  cui
al punto  precedente, un concorso a 5 posti di «Archivista di Stato»,
nella  Terza  Area,  Fascia  retributiva  F1 di cui al CCNL 2006/2009
(corrispondente alla posizione economica C1 del CCNL 1998/2001);
   Visto   l'accordo   del   17   settembre   2001,   con   il  quale
l'Amministrazione  per  i  beni  e le attivita' culturali e le OO.SS.
hanno  approvato  -  ai  sensi  dell'art.  13 del CCNL 1998/2001 - le
declaratorie       dei      profili      professionali      esistenti
nell'Amministrazione, nel cui sito internet www.beniculturali.it sono
state pubblicate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti conferibili
   1.  In  attuazione dell'art. 3, comma 108, della Legge finanziaria
2008  citata  nelle  premesse,  e'  indetto  un concorso pubblico per
esami,  su  base regionale, a 5 posti di «Archivista di Stato», nella
Terza Area, Fascia retributiva F1, nel ruolo del Ministero per i beni
e le attivita' culturali.
   2. I posti sono cosi' ripartiti per regione:
    regione Friuli Venezia Giulia, posti 1;
    regione Lombardia, posti 2,
    regione Piemonte, posti 1;
    regione Veneto, posti 1;
    totale posti 5.
   3. E'  possibile  produrre  domanda di partecipazione per una sola
regione, nell'ambito di quelle indicate al comma 2.
   4.  Sui  posti  a concorso gravano le riserve previste dalle norme
citate  nelle  premesse,  la cui applicazione sara' definita all'atto
della emanazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie,
di cui al successivo art. 6.
   5. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di  aventi  titolo  saranno  conferiti  ai  concorrenti  che  abbiano
superato   le   prove  secondo  l'ordine  delle  singole  graduatorie
regionali.
   6.  All'atto  della formulazione delle graduatorie si terra' conto
anche  delle  preferenze  a  parita'  di  merito previste dall'art. 5
del decreto  del Presidente  della  Repubblica  487/1994 citato nelle
premesse,  graduate secondo l'ordine stabilito dalla norma citata. In
caso  di  ulteriore parita' e' preferito il candidato piu' giovane di
eta'.