Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea. I cittadini di Stati membri dell'Unione Europea debbono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica (art. 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994). 2. Idoneita' fisica all'impiego. 3. Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, ovvero di altri dichiarati equipollenti: a) diploma di laurea di cui all'ordinamento preesistente al d.m. del Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, citato nelle premesse in: lettere; filosofia; materie letterarie; storia; giurisprudenza; scienze politiche; economia e commercio; conservazione dei beni culturali; storia e conservazione dei beni culturali; b) laurea specialistica di cui all'ordinamento introdotto dal d.m. del Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in una delle seguenti classi di cui al d.m. del Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, citato nelle premesse: 5/S - 17/S - 18/S - 22/S - 70/S - 94/S - 96/S - 97/S - 98/S - 102/S. 4. Diploma rilasciato dalle Scuole universitarie di specializzazione nelle discipline archivistiche o diploma di specializzazione in archivistica, rilasciato dalle Scuole di archivistica purche' acquisito dopo il conseguimento del diploma di laurea, o dottorato di ricerca in discipline equivalenti. 5. Essere in regola con gli obblighi militari, per i cittadini soggetti all'obbligo di leva. 6. Non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo. 7. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento. 8. Non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 9. I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti tassativamente alla data di scadenza del termine di compilazione delle domande informatizzate di partecipazione. 10. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. In ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, potra' essere disposta l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.