Art. 5. Prove d'esame 1. Il concorso prevede le seguenti prove: a) una prova preselettiva, tramite quesiti a risposte multiple; b) due prove scritte. c) una prova orale. 2. Con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, «Concorsi ed esami», del 21 ottobre 2008, saranno comunicati la sede, il giorno e l'ora in cui avranno luogo le prove preselettive. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove, senza alcun preavviso, nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', nonche' delle stampe della domanda e della e-mail di cui all'art. 3 comma 5. 3. La prova preselettiva consiste in una serie di quesiti a risposte multiple, mirati all'accertamento del grado di cultura generale. 4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. 5. A ciascun candidato sono assegnati cento quesiti, i quali dovranno essere risolti nel tempo massimo di un'ora. 6. Nella citata Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» di cui al comma 2 nonche' nel sito internet del Ministero per i beni e le attivita' culturali http://www.beniculturali.it/ verranno date comunicazioni riguardo alla eventuale pubblicazione dei quesiti nonche' alle modalita' di svolgimento della prova preselettiva. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 7. L' ammissione alla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana la eventuale irregolarita' della domanda stessa. L'Amministrazione procedera' alla verifica della validita' dei requisiti prescritti dopo lo svolgimento della prova preselettiva stessa e limitatamente ai candidati che l'avranno superata. 8. La correzione della prova preselettiva viene effettuata alla presenza della Commissione esaminatrice, attraverso procedimenti automatizzati. 9. La prova preselettiva e' valutata in centesimi. Il punteggio riportato da' luogo ad una graduatoria e non e' valido ai fini della formazione del punteggio complessivo, di cui al successivo comma 16. 10. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte sara' pubblicato sul sito internet del Ministero per i beni e le attivita' culturali http://www.beniculturali.it/. Di tale pubblicazione verra' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 11. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati collocati nella graduatoria di cui al comma 9 in un numero pari a dieci volte i posti messi a concorso per la regione. Sono ammessi altresi' i candidati classificatisi ex aequo all'ultimo posto utile per l'ammissione. 12. Le prove scritte, si svolgeranno in due giorni consecutivi e riguarderanno le seguenti materie: a) Storia del diritto e delle istituzioni, con particolare riferimento alle fonti e al diritto pubblico sino agli attuali ordinamenti; b) Archivistica e vigente legislazione archivistica. 13. Le prove scritte saranno valutate in centesimi e si intendono superate qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a settanta per ciascuna prova. 14. I candidati che abbiano superato entrambe le prove scritte sono ammessi a sostenere la prova orale, che vertera' sulle seguenti materie: a) gli argomenti della prova scritta; b) lettura, traduzione di testi e conversazione in lingua straniera a scelta del candidato, tra inglese o francese o spagnolo o tedesco; c) elementi di diritto pubblico, privato, comunitario e penale; d) conoscenza dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu' diffusi, da realizzarsi anche mediante una verifica pratica; e) ordinamento e compiti del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali. 15. La prova orale, valutata in centesimi, si intende superata se il candidato avra' riportato un punteggio di almeno settanta. 16. Il punteggio complessivo delle prove d'esame, che determina la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 6, e' composto dalla somma dei voti riportati nelle due prove scritte e nella prova orale.