Art. 8.
                         Disposizioni finali
   1.  I  dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno  trattati
dall'Amministrazione  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in
materia di riservatezza.
   2.  Il  conferimento  dei  dati  personali e' obbligatorio ai fini
della  valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione
dal concorso.
   3.   I   dati  personali  forniti  dai  candidati  possono  essere
comunicati   dall'Amministrazione   unicamente  alle  Amministrazioni
pubbliche  direttamente  interessate  allo svolgimento del concorso o
alla posizione giuridico-economica del candidato.
   4.  Dal  giorno  della  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale decorrono i termini di impugnativa (120 giorni con
ricorso  straordinario al Presidente della Repubblica o 60 giorni con
ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio).
    Roma, 14 luglio 2008
                                       Il direttore generale: Recchia