Art. 8. Disposizioni finali 1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Amministrazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza. 2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Amministrazione unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. 4. Dal giorno della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini di impugnativa (120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o 60 giorni con ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio). Roma, 14 luglio 2008 Il direttore generale: Recchia