Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
   1.  Cittadinanza  italiana  ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea.
   I  cittadini di Stati membri dell'Unione Europea debbono possedere
tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, godere dei
diritti   civili   e  politici  nello  Stato  di  appartenenza  o  di
provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
   Sono  equiparati  ai  cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
   2. Idoneita' fisica all'impiego
   3. Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, ovvero
di altri dichiarati equipollenti:
    a)  diploma  di  laurea di cui all'ordinamento preesistente al DM
del   Ministero   dell'Universita'  e  della  Ricerca  scientifica  e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 citato nelle premesse, in:
     Lettere;
     Filosofia;
     Materie letterarie;
     Storia;
     Giurisprudenza;
     Scienze politiche;
     Conservazione dei beni culturali;
     Storia e conservazione dei beni culturali.
    b)  Laurea specialistica di cui all'ordinamento introdotto dal DM
del   Ministero   dell'Universita'  e  della  Ricerca  scientifica  e
tecnologica  3 novembre 1999, n. 509, in una delle seguenti classi di
cui  al DM del Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica
e tecnologica 28 novembre 2000, citato nelle premesse:
     5/S  -  17/S  -  18/S - 22/S - 70/S - 94/S - 96/S - 97/S -98/S -
102/S
   4.    Diploma    rilasciato    dalle   Scuole   universitarie   di
specializzazione   nelle  discipline  bibliotecarie  o  dottorato  di
ricerca in discipline equivalenti.
   5.  Essere  in  regola  con gli obblighi militari, per i cittadini
soggetti all'obbligo di leva.
   6. Non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
   7.  Non  essere  stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una    Pubblica   Amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento.
   8.  Non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi   dell'art.  127,  primo  comma,  lett.  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
   9.  I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti
tassativamente  alla  data  di  scadenza  del termine di compilazione
delle domande informatizzate di partecipazione.
   10.  I  candidati  sono  ammessi  al concorso con riserva. In ogni
momento  della  procedura,  con provvedimento motivato, potra' essere
disposta   l'esclusione   dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti
prescritti.