Art. 5.
                            Prove d'esame
   1. Il concorso prevede le seguenti prove:
    a) una prova preselettiva, tramite quesiti a risposte multiple;
    b) due prove scritte;
    c) una prova orale.
   2.  Con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  4ª serie speciale, «Concorsi ed esami», del 21
ottobre  2008,  saranno  comunicati la sede, il giorno e l'ora in cui
avranno  luogo  le  prove  preselettive. I candidati ai quali non sia
stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi
a  sostenere le prove, senza alcun preavviso, nel luogo, nel giorno e
nell'ora  indicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di  validita',  nonche'  delle stampe della domanda e della e-mail di
cui all'art.3 comma 5.
   3.  La  prova  preselettiva  consiste  in  una  serie di quesiti a
risposte  multiple,  mirati  all'accertamento  del  grado  di cultura
generale.
   4.  Ciascun  quesito  consiste  in  una  domanda seguita da almeno
quattro risposte, delle quali solo una e' esatta.
   5.  A  ciascun  candidato  sono  assegnati  cento quesiti, i quali
dovranno essere risolti nel tempo massimo di un'ora.
   6.  Nella citata Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie  speciale  «Concorsi  ed  esami» di cui al comma 2, nonche' nel
sito  internet  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali
http://www.beniculturali.it verranno date comunicazioni riguardo alla
eventuale   pubblicazione  dei  quesiti  nonche'  alle  modalita'  di
svolgimento della prova preselettiva. Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
   7.  L'ammissione  alla prova preselettiva non costituisce garanzia
della  regolarita'  della  domanda di partecipazione al concorso, ne'
sana    la    eventuale    irregolarita'    della   domanda   stessa.
L'Amministrazione   procedera'  alla  verifica  della  validita'  dei
requisiti  prescritti  dopo  lo  svolgimento della prova preselettiva
stessa e limitatamente ai candidati che l'avranno superata.
   8.  La  correzione  della prova preselettiva viene effettuata alla
presenza  della  Commissione  esaminatrice,  attraverso  procedimenti
automatizzati.
   9.  La  prova  preselettiva e' valutata in centesimi. Il punteggio
riportato  da' luogo ad una graduatoria e non e' valido ai fini della
formazione del punteggio complessivo, di cui al successivo comma 16.
   10.  L'elenco  dei  candidati ammessi a sostenere le prove scritte
sara'  pubblicato  sul  sito  internet  del Ministero per i beni e le
attivita'    culturali    http://www.beniculturali.it/.    Di    tale
pubblicazione  verra'  data  comunicazione  nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  4ª serie speciale, «Concorsi ed esami».
Tale  pubblicazione  ha  valore  di  notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.
   11.  Sono  ammessi  a  sostenere  le  prove  scritte  i  candidati
collocati  nella  graduatoria  di  cui al comma 9 in un numero pari a
dieci  volte  i  posti  messi a concorso per la regione. Sono ammessi
altresi'  i  candidati  classificatisi ex equo all'ultimo posto utile
per l'ammissione.
   12.  Le  prove scritte, si svolgeranno in due giorni consecutivi e
riguarderanno le seguenti materie:
    a) storia del libro e delle biblioteche e bibliografia generale;
    b) biblioteconomia e paleografia latina e greca;
   13.  Le prove scritte saranno valutate in centesimi e si intendono
superate  qualora  il candidato consegua un punteggio non inferiore a
settanta per ciascuna prova.
   14.  I  candidati  che  abbiano superato entrambe le prove scritte
sono  ammessi a sostenere la prova orale, che vertera' sulle seguenti
materie:
    a) gli argomenti della prova scritta;
    b)  lettura,  traduzione  di  testi  e  conversazione  in  lingua
straniera a scelta del candidato, tra inglese o francese o spagnolo o
tedesco;
    c) elementi di diritto pubblico, privato, comunitario e penale;
    d)  ordinamento  e  competenze  del  Ministero  per  i  beni e le
Attivita' Culturali;
    e)  conoscenza dell'utilizzo del personal computer e dei software
applicativi  piu' diffusi, da realizzarsi anche mediante una verifica
pratica.
   15.  La prova orale, valutata in centesimi, si intende superata se
il candidato avra' riportato un punteggio di almeno settanta.
   16. Il punteggio complessivo delle prove d'esame, che determina la
formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 6, e' composto
dalla  somma dei voti riportati nelle due prove scritte e nella prova
orale.