Art. 2.
                     Requisiti per l'ammissione
   Per  l'ammissione  al  concorso, di cui all'art. 1 e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
    a)  titolo  di  studio:  Diploma di laurea in ingegneria civile o
laurea magistrale o laurea (L) o laurea specialistica (LS) equiparate
e titoli equipollenti. Per i titoli equipollenti i candidati dovranno
indicare   il  provvedimento  con  il  quale  e'  stata  riconosciuta
l'equipollenza.  Inoltre,  i candidati che hanno conseguito il titolo
di  studio  all'estero  dovranno allegare il titolo stesso tradotto e
autenticato  dalla  competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana,  indicando  l'avvenuta  equipollenza  del proprio titolo di
studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione.
    b)  cittadinanza  italiana  (ai  fini  del  presente decreto sono
equiparati  ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla
Repubblica)  o  cittadinanza  di  uno  degli Stati membri dell'Unione
europea;
    c) di avere un eta' non inferiore ai diciotto anni;
    d)  per  i  cittadini  dell'Unione  europea,  di  avere  adeguata
conoscenza della lingua italiana;
    e)  essere  in  regola  con  le  norme  concernenti  gli obblighi
militari;
    f)   idoneita'   fisica  all'impiego  al  quale  il  concorso  si
riferisce.  L'amministrazione  ha  facolta'  di  sottoporre  a visita
medica  di  controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
    g) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
    h)  non  essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione  per  persistente  ed  insufficiente
rendimento  e  non  essere stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale  ai  sensi  dell'art.  127, lettera d), del testo unico degli
impiegati  civili  dello  Stato  approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  per  aver conseguito
l'impiego statale mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile.
   I   concorrenti   sono   ammessi   al   concorso   con  riserva  e
l'amministrazione   puo'   disporre   in   qualsiasi   momento,   con
provvedimento  motivato  dell'autorita'  competente, l'esclusione dal
concorso  per  difetto  dei  requisiti  prescritti.  I  requisiti per
l'ammissione  al  concorso  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda.