Art. 6.
                     Prove di esame e votazione
   Qualora  il  numero  delle  domande  lo  renda  necessario,  sara'
possibile  il  ricorso  a  forme  di preselezione, realizzate tramite
l'ausilio di sistemi automatizzati.
   I  candidati  ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla
procedura di selezione sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove
di  esame  muniti  della  ricevuta  attestante la presentazione della
domanda  di  partecipazione alla procedura concorsuale nonche' di uno
dei seguenti documenti di riconoscimento:
    a) tessera postale;
    b) porto d'armi;
    c) patente automobilistica;
    d) passaporto;
    e) carta di identita';
    f)  tessera  di  riconoscimento  rilasciata  da  enti pubblici ai
propri dipendenti.
   Le prove di esame consisteranno in due prove ed in un colloquio, e
verranno individuate nell'ambito dei seguenti argomenti:
    prima prova scritta: ingegneria stradale, psicologia del traffico
per    l'interpretazione   dei   fattori   umani,   progettazione   e
sperimentazione  in  realta'  virtuale  delle condizioni di fruizione
della strada e della sicurezza dell'esercizio viario;
    seconda  prova  scritta a contenuto teorico-pratico; conoscenza e
gestione  dei simulatori di guida, conoscenza dei principali software
dedicati   alla   elaborazione   dei   risultati   delle   prove   di
sperimentazione  in  realta'  virtuale,  studio  delle  condizioni di
fruizione della strada e della sicurezza dell'esercizio viario;
    prova orale: materie oggetto delle prove scritte, lingua inglese,
legislazione universitaria.
   A  ciascuna delle prove d'esame sara' attribuito un punteggio fino
ad un massimo di punti 30/30.
   Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
un  punteggio  di  almeno  21/30  in ciascuna delle prove scritte. La
prova  orale  si  intendera' superata se il candidato avra' riportato
una votazione di almeno 21/30.
   Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio,
sono   pubbliche.   Al   termine   di  ogni  seduta,  la  commissione
giudicatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione del voto riportato da ciascuno. L'elenco verra' affisso
all'albo della sede di esame.