Art. 2.
                  Requisiti generali di ammissione
   1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
    a)  cittadinanza  italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione Europea;
    b)  titolo  di  studio previsto dall'art. 4 del Regolamento (vedi
successivo art. 3);
    c)  idoneita'  fisica.  L'Amministrazione  sottoporra'  a  visita
medica di controllo i vincitori, in base alla normativa vigente;
    d)  essere  in  posizione  regolare nei confronti dell'obbligo di
leva;
    e)   non  essere  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  (se
cittadino italiano);
    f) godere  dei  diritti  civili  e  politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea);
    g)  non  essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione  per persistente insufficiente rendimento, ovvero non
essere  stati  dichiarati  decaduti  da  un impiego statale, ai sensi
dell'art.   127,  1°  comrna,  lettera  d),  del  Testo  Unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
    h)  avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino
di uno degli Stati membri dell'Unione Europea).
   2.  I  requisiti  prescritti  devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione.
   3.   I   candidati   sono  ammessi  con  riserva  alla  procedura;
l'Amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalla  selezione  per  difetto dei requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.