Art. 2. Requisiti generali di ammissione 1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea; b) titolo di studio previsto dall'art. 4 del Regolamento (vedi successivo art. 3); c) idoneita' fisica. L'Amministrazione sottoporra' a visita medica di controllo i vincitori, in base alla normativa vigente; d) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva; e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se cittadino italiano); f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea); g) non essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1° comrna, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3; h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea). 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. 3. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.