Art. 5.
Nomina  della  Commissione  esaminatrice.  formazione ed approvazione
                          della graduatoria
   1  .  La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con decreto del
direttore  amministrativo  ed  e'  composta  da esperti delle materie
d'esame, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento.
   Espletate  le prove della procedura selettiva la Commissione forma
la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo
tenuto conto che lo stesso e' pari a 60 punti.
   2.  Conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale  i  candidati che
abbiano  riportato  in ciascuna delle prime due prove un punteggio di
almeno  18/30. La prova orale si intende superata con un punteggio di
almeno 18/30.
   3. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
    media dei punti conseguiti nelle prime due prove;
    punti conseguiti nella prova orale.
   4.  La  graduatoria  definitiva  dei  candidati e' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste  dal  D.P.R.  9.5.1994,  n.  487  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  28,  del  4.2.1997 e successive
modificazioni ed integrazioni.
   5. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e con le stesse modalita'
di  cui  ai precedenti commi, e' formata una graduatoria utilizzabile
per  assunzioni  a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto alla
posizione nella graduatoria a tempo indeterminato.
   6. Le procedure devono concludersi entro sei mesi dalla data della
riunione  preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda
da   giustificati   impedimenti   che  devono  essere  collegialmente
motivati.
   7.  Il  Direttore  Amministrativo,  con  proprio  decreto,  previo
accertamento  della  regolarita'  formale  degli  atti  relativi alla
procedura  selettiva,  approva  la  graduatoria definitiva e dichiara
vincitori  i  candidati  utilmente collocati nella graduatoria stessa
nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
   8.  Il  decreto  di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione  all'albo  dell'Ateneo.  Di  tale pubblicazione viene data
notizia  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ยช  serie  speciale  -  della
Repubblica  italiana.  Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso
decorre  il  termine  per  l'eventuale  impugnazione.  La graduatoria
definitiva  rimane  efficace per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.