Art. 6.
      Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
   1.  L'assunzione  in  servizio e' condizionata alla verifica della
copertura finanziaria e dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma
4,  della  Legge 27 dicembre 1997, n. 449, determinati per ultimo, ai
sensi  dell'art.  12,  comma 1, del citato decreto-legge 31  dicembre
2007, n. 248, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 2008,
n.  31,  nonche' subordinata alle disposizioni legislative in materia
di  reclutamento  di  personale  presso  le  Universita'.  Stante  le
suddette condizioni l'Amministrazione non garantisce l'assunzione sul
posto in parola.
   2. Il  candidato,  utilmente  collocato  nella graduatoria a tempo
indeterminato,  stipula  con  l'Universita'  degli Studi di Genova un
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
   3.  La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
   4.  La  mancata  assunzione  del  servizio  nella  data  stabilita
comporta  l'immediata  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento.
   5. Il  periodo  di  prova  e'  determinato secondo quanto previsto
dall'art.  17  del C.C.N.L. sottoscritto in data 9 agosto 2000, cosi'
come  modificato  dall'art.  5  del  C.C.N.L. sottoscritto in data 27
gennaio 2005.
   6.  Ai  lavoratori  assunti  si  applica  il trattamento economico
previsto  per  la categoria C, posizione economica C1, nonche' quello
normativo previsto dal C.C.N.L. sottoscritto in data 28 marzo 2006.