Art. 7.
       Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
   1.  L'assunzione  in  servizio e' condizionata alla verifica della
copertura  finanziaria  nel  Bilancio  dell'Ateneo e subordinata alle
disposizioni  legislative  in  materia di reclutamento di personale a
tempo  determinato  presso  le  Universita',  nei  limiti  e  per  le
attivita'  consentite  dalle  norme  nel  tempo  vigenti.  Stante  le
suddette condizioni l'Amministrazione non garantisce l'assunzione sul
posto in parola.
   2. Il  candidato  utilmente  collocato  nella  graduatoria a tempo
determinato,  senza  alcun  pregiudizio rispetto alla posizione nella
graduatoria  a  tempo  indeterminato, stipula con l'Universita' degli
Studi   di   Genova  un  contratto  individuale  di  lavoro  a  tempo
determinato.
   3.  La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
   4. In caso di mancata assunzione del servizio nella data stabilita
l'Universita'  provvede  a  depennare il nominativo dalla graduatoria
utilizzabile  per  le  assunzioni  a  tempo determinato. Il contratto
eventualmente gia' stipulato e' risolto di diritto.
   5.  Il  periodo  di  prova  e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 26 del Regolamento.
   6.  In  nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
   7.  Ai  lavoratori  assunti  si  applica  il trattamento economico
previsto  per  la categoria C, posizione economica Ci, nonche' quello
normativo  previsto  dal  C.C.N.L. nel tempo vigente per il personale
assunto  a  tempo  indeterminato,  compatibilmente  con la durata del
contratto a termine e le specifiche statuizioni ivi previste.