Art. 7. Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato 1. L'assunzione in servizio e' condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel Bilancio dell'Ateneo e subordinata alle disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale a tempo determinato presso le Universita', nei limiti e per le attivita' consentite dalle norme nel tempo vigenti. Stante le suddette condizioni l'Amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in parola. 2. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria a tempo determinato, senza alcun pregiudizio rispetto alla posizione nella graduatoria a tempo indeterminato, stipula con l'Universita' degli Studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo determinato. 3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato. 4. In caso di mancata assunzione del servizio nella data stabilita l'Universita' provvede a depennare il nominativo dalla graduatoria utilizzabile per le assunzioni a tempo determinato. Il contratto eventualmente gia' stipulato e' risolto di diritto. 5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento. 6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 7. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico previsto per la categoria C, posizione economica Ci, nonche' quello normativo previsto dal C.C.N.L. nel tempo vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine e le specifiche statuizioni ivi previste.