Art. 2.
                       Istanze di ricusazione
   Dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto in Gazzetta
Ufficiale  decorre  il termine dei trenta giorni previsto dall'art. 9
del  decreto-legge  n. 120 del 21 aprile 1995 per la presentazione di
eventuali istanze di ricusazione di commissari.