Art. 2.
   Dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  decorre  il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9
del   decreto   legge   21   aprile  1995  n.  120,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   21   giugno  1995  n.  236,  per  la
presentazione al Rettore da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari: decorso tale termine e, comunque, dopo
l'insediamento   della   commissione  non  sono  ammesse  istanze  di
ricusazione dei commissari.