Art. 3.
   In  caso  di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero  nei  casi  di  cui  all'art.  3,  punto  12  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  117/2000, concernenti i componenti
elettivi,  nelle  commissioni  giudicatrici,  subentra il docente non
eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.