Art. 4.
   Dal  giorno  successivo  alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   del   decreto   rettorale  di  nomina  delle  commissioni
giudicatrici   decorre   il   termine   previsto   dall'art.   9  del
decreto-legge  21  aprile  1995,  n. 120 convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 1995 n. 236 per la presentazione al Rettore, da
parte   dei   candidati  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.  Decorso  tale  termine  e  comunque, dopo l'insediamento
della  Commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.