Art. 4. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995 n. 236 per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque, dopo l'insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.