Art. 5.
                         Ammissione al corso
   Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  dei voti riportati da
ciascun  candidato. In caso di parita' di voti prevale la valutazione
della  situazione  economica,  determinata  ai  sensi del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 30 aprile 1997 e successive
modificazioni.
   I  candidati  saranno  ammessi  al  corso  di Dottorato di ricerca
secondo  l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei
posti  messi a concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.
   In  caso di rinuncia o di esclusione di un vincitore nel corso del
primo trimestre del primo anno di corso, e' facolta' del Collegio dei
docenti  valutare  l'opportunita'  di coprire il posto vacante con un
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.