Art. 7.
                           Borse di studio
   Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base  alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice,
su domanda dell'avente titolo.
   La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata  del  corso  di  Dottorato  di  ricerca.  Le sospensioni della
frequenza  del  corso di durata superiore ai trenta giorni comportano
la sospensione dell'erogazione della borsa.
   Qualora  l'avente titolo rinunci alla borsa di studio per l'intera
durata  del  corso  di  Dottorato  di  ricerca, subentra il candidato
secondo l'ordine della graduatoria.
   Nel  caso  risultino vincitori del concorso titolari di assegni di
ricerca,  i  medesimi  non  hanno  diritto  di  fruire della borsa di
studio.
   Il  beneficiario  di  borsa  di studio ha diritto per i periodi di
permanenza all'estero di una maggiorazione della borsa di studio pari
al  50%  della  borsa  stessa,  previo benestare dell'Amministrazione
LIUC.
   L'importo  annuale  della  borsa di studio e' determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive modificazioni, e attualmente e' pari a euro 13638,47.