IL RETTORE Visto lo Statuto d'Ateneo; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme sul diritto agli studi universitari»; Visto l'art. 17 della predetta legge che prevede l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001; Visto il decreto ministeriale n. 189 del 6 giugno 1997 e successivo n. 136 del 20 settembre 2001; Vista la delibera del Senato accademico del 20 giugno 2008 con la quale e' stata approvata l'attribuzione di novantasei borse di studio e la relativa ripartizione tra le Facolta' istituite presso questo Ateneo; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 23 giugno 2008 che, tra l'altro, determina lo stanziamento di euro 297.479,04 per il finanziamento di dette borse; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno accademico 2008-2009, in attuazione dell'art. 17 della legge n. 390/1991, e' indetto un concorso per l'attribuzione di novantasei borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria, di cui n. 72 previste per le lauree, lauree specialistiche a ciclo unico e magistrali e n. 24 previste per le lauree specialistiche; 2. L'importo annuale massimo della borsa di studio e' fissato in euro 3.098,74 per gli studenti fuori sede, in euro 2.261,04 per gli studenti pendolari e in euro 1.549,37 per gli studenti in sede e tale rimarra', in caso di conferme delle borse, per tutti gli anni successivi; 3. Per «fuori sede» si intendono gli studenti che all'evidenza anagrafica risultino residenti, da almeno tre mesi dalla data di pubblicazione del bando, in comune diverso dalla sede universitaria (Catania o eventuali sedi decentrate) e che per raggiungere detta sede debbano impiegare oltre un'ora avvalendosi di mezzi pubblici di trasporto; per studenti «pendolari» si intendono gli studenti che all'evidenza anagrafica risultino residenti, da almeno tre mesi dalla data di pubblicazione del bando, in comune diverso dalla sede universitaria (Catania o eventuali sedi decentrate) e che per raggiungere detta sede debbano impiegare piu' di 30 e meno di 60 minuti avvalendosi di mezzi pubblici di trasporto; per studenti «in sede» tutti gli altri. 4. Per la determinazione della posizione di studente «fuori sede» «pendolare» e «in sede» sara' adottata la tabella predisposta dall'E.R.S.U., per l'a.a. 2008-2009, per l'erogazione delle borse di studio di cui all'art. 8 della legge n. 390/1991. 5. Dette borse, rinnovabili per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio piu' uno (piu' due per gli studenti portatori di handicap con invalidita' pari o superiore a 66%), con il medesimo importo fissato per l'a.a. 2008-2009, sono ripartite alle facoltadell'Universita' di Catania come segue: ----> Vedere elenco a pag. 38 <----