IL RETTORE
   Visto lo Statuto d'Ateneo;
   Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme sul diritto
agli studi universitari»;
   Visto  l'art.  17 della predetta legge che prevede l'erogazione di
borse    di    studio    finalizzate    all'incentivazione   e   alla
razionalizzazione della frequenza universitaria;
   Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile 2001;
   Visto  il  decreto  ministeriale  n.  189  del  6  giugno  1997  e
successivo n. 136 del 20 settembre 2001;
   Vista  la delibera del Senato accademico del 20 giugno 2008 con la
quale e' stata approvata l'attribuzione di novantasei borse di studio
e  la  relativa  ripartizione tra le Facolta' istituite presso questo
Ateneo;
   Vista  la  delibera del Consiglio di amministrazione del 23 giugno
2008  che,  tra l'altro, determina lo stanziamento di euro 297.479,04
per il finanziamento di dette borse;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  Per  l'anno  accademico  2008-2009, in attuazione dell'art. 17
della legge n. 390/1991, e' indetto un concorso per l'attribuzione di
novantasei  borse  di  studio finalizzate alla incentivazione ed alla
razionalizzazione   della  frequenza  universitaria,  di  cui  n.  72
previste  per  le  lauree,  lauree  specialistiche  a  ciclo  unico e
magistrali e n. 24 previste per le lauree specialistiche;
   2.  L'importo  annuale massimo della borsa di studio e' fissato in
euro  3.098,74  per gli studenti fuori sede, in euro 2.261,04 per gli
studenti pendolari e in euro 1.549,37 per gli studenti in sede e tale
rimarra',  in  caso  di  conferme  delle  borse,  per  tutti gli anni
successivi;
   3.  Per  «fuori  sede»  si intendono gli studenti che all'evidenza
anagrafica  risultino  residenti,  da  almeno  tre mesi dalla data di
pubblicazione  del  bando, in comune diverso dalla sede universitaria
(Catania  o  eventuali  sedi  decentrate) e che per raggiungere detta
sede  debbano impiegare oltre un'ora avvalendosi di mezzi pubblici di
trasporto;  per  studenti  «pendolari»  si intendono gli studenti che
all'evidenza anagrafica risultino residenti, da almeno tre mesi dalla
data  di  pubblicazione  del  bando,  in  comune  diverso  dalla sede
universitaria  (Catania  o  eventuali  sedi  decentrate)  e  che  per
raggiungere  detta  sede  debbano  impiegare  piu' di 30 e meno di 60
minuti  avvalendosi  di mezzi pubblici di trasporto; per studenti «in
sede» tutti gli altri.
   4.  Per la determinazione della posizione di studente «fuori sede»
«pendolare»  e  «in  sede»  sara'  adottata  la  tabella  predisposta
dall'E.R.S.U.,  per l'a.a. 2008-2009, per l'erogazione delle borse di
studio di cui all'art. 8 della legge n. 390/1991.
   5. Dette borse, rinnovabili per un numero di anni pari alla durata
legale  del  corso  di  studio  piu'  uno  (piu' due per gli studenti
portatori di handicap con invalidita' pari o superiore a 66%), con il
medesimo  importo  fissato  per l'a.a. 2008-2009, sono ripartite alle
facoltadell'Universita' di Catania come segue:

                ---->  Vedere elenco a pag. 38  <----