Art. 11.
                    Revoca delle borse di studio
   1. Oltre che nel caso previsto dal 2 comma dell'art. 5 e dal comma
1  dell'art.10  le  borse  di studio sono revocate, con provvedimento
rettorale trasmesso all'interessato, nei seguenti casi:
    in  mancanza  dei  requisiti  di  merito;  di regolare iscrizione
all'anno di corso successivo; e della condizione economica richiesta,
previsti all'art. 8 del bando;
    quando il beneficiario rinunci al proseguimento degli studi;
    quando   chiede   ed  ottiene  il  trasferimento  ad  altra  sede
universitaria;
    quando  chiede  ed  ottiene il passaggio ad altra Facolta' presso
l'Ateneo di Catania;
    quando,  a seguito passaggio di corso di studio nell'ambito della
stessa facolta', non ottiene la regolare iscrizione all'anno di corso
immediatamente successivo, previsto dal precedente corso di studio.
   2.  La  revoca  della  borsa  di  studio  comporta  l'obbligo  per
l'interessato  di  restituire  all'Universita'  le rate eventualmente
gia' riscosse per l'a.a. di riferimento e la decadenza dal diritto di
esonero delle tasse e contributi per lo stesso anno.
    Catania, 14 luglio 2008
                                                    Il rettore: Recca