Art. 11. Revoca delle borse di studio 1. Oltre che nel caso previsto dal 2 comma dell'art. 5 e dal comma 1 dell'art.10 le borse di studio sono revocate, con provvedimento rettorale trasmesso all'interessato, nei seguenti casi: in mancanza dei requisiti di merito; di regolare iscrizione all'anno di corso successivo; e della condizione economica richiesta, previsti all'art. 8 del bando; quando il beneficiario rinunci al proseguimento degli studi; quando chiede ed ottiene il trasferimento ad altra sede universitaria; quando chiede ed ottiene il passaggio ad altra Facolta' presso l'Ateneo di Catania; quando, a seguito passaggio di corso di studio nell'ambito della stessa facolta', non ottiene la regolare iscrizione all'anno di corso immediatamente successivo, previsto dal precedente corso di studio. 2. La revoca della borsa di studio comporta l'obbligo per l'interessato di restituire all'Universita' le rate eventualmente gia' riscosse per l'a.a. di riferimento e la decadenza dal diritto di esonero delle tasse e contributi per lo stesso anno. Catania, 14 luglio 2008 Il rettore: Recca