Art. 3. Criteri di formazione delle graduatorie 1. Le borse di studio di cui al presente bando sono conferite a coloro che ne acquisiscono il diritto in base al posto ottenuto nelle graduatorie (distinte per corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico e magistrale dagli altri corsi di laurea specialistica) delle singole Facolta' indicate nell'art.1 comma 5, formulate da un'unica commissione esaminatrice, composta da tre membri designati dal Senato Accademico e da un amministrativo con funzioni di segretario, nominata con decreto Rettorale. Le graduatorie sono formulate in base al merito, tenendo conto del voto di diploma per i corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico e magistrale; mentre per gli altri corsi di laurea specialistica in base al numero di crediti formativi riconosciuti. Per tutti: a parita' di merito la precedenza in graduatoria e' determinata dalla condizione economica piu' disagiata del nucleo familiare convenzionale del candidato. (I.C.E. inferiore); a parita' di merito e di reddito la precedenza in graduatoria e' determinata dalla presenza di eventuale candidato portatore di handicap; in subordine, dall'appartenenza del candidato a nuclei familiari con pluralita' di studenti universitari. 2. Il Rettore, con proprio decreto, immediatamente esecutivo, approva le graduatorie che saranno affisse presso l'ufficio diritto allo studio ed ivi rimarranno per dieci giorni. Entro tale termine e' ammesso il ricorso al rettore avverso le stesse graduatorie.