Art. 3.
               Criteri di formazione delle graduatorie
   1.  Le  borse  di studio di cui al presente bando sono conferite a
coloro che ne acquisiscono il diritto in base al posto ottenuto nelle
graduatorie  (distinte  per  corsi  di laurea, laurea specialistica a
ciclo  unico  e magistrale dagli altri corsi di laurea specialistica)
delle  singole  Facolta'  indicate  nell'art.1  comma 5, formulate da
un'unica  commissione  esaminatrice, composta da tre membri designati
dal  Senato  Accademico  e  da  un  amministrativo  con  funzioni  di
segretario, nominata con decreto Rettorale.
   Le graduatorie sono formulate in base al merito, tenendo conto del
voto  di  diploma per i corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo
unico   e   magistrale;   mentre   per  gli  altri  corsi  di  laurea
specialistica in base al numero di crediti formativi riconosciuti.
   Per tutti:
    a parita'  di  merito la precedenza in graduatoria e' determinata
dalla  condizione  economica  piu'  disagiata  del  nucleo  familiare
convenzionale del candidato. (I.C.E. inferiore);
    a parita'  di merito e di reddito la precedenza in graduatoria e'
determinata  dalla  presenza  di  eventuale  candidato  portatore  di
handicap;
    in  subordine, dall'appartenenza del candidato a nuclei familiari
con pluralita' di studenti universitari.
   2.  Il  Rettore,  con  proprio  decreto, immediatamente esecutivo,
approva  le  graduatorie che saranno affisse presso l'ufficio diritto
allo studio ed ivi rimarranno per dieci giorni. Entro tale termine e'
ammesso il ricorso al rettore avverso le stesse graduatorie.