Art. 10.
                 Presentazione dei documenti di rito
   I  vincitori  del  concorso  sono  invitati a presentare, entro il
termine  di  trenta  giorni,  dalla  comunicazione  di  assunzione in
servizio un certificato medico, cosi' come previsto dall'art. 7 della
legge  25  luglio  1956,  n.  837,  rilasciato dall'azienda sanitaria
locale,  da  un  medico  militare  o  da  un  ufficiale  sanitario  e
attestante  l'idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed
incondizionato  all'impiego,  l'assenza  di  imperfezioni che possano
comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio  e di malattie che
possano mettere in pericolo la salute pubblica.
   Qualora  i  vincitori siano affetti da patologie o menomazioni, il
certificato  ne deve fare menzione con la dichiarazione che le stesse
non ne riducono l'attitudine lavorativa.
   Ai  sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
del  28 dicembre 2000, n. 445, i vincitori del concorso, ivi compresi
quelli  che si sono avvalsi della riserva prevista ai sensi dell'art.
3,  comma  106,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244, dovranno
attestare,  nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta', quanto segue:
    a) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall'art.  53  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in caso
contrario,  tale  dichiarazione  deve essere sostituita con quella di
opzione per il nuovo impiego);
    b)  di  non  essere  stati  destituiti,  dispensati da precedente
impiego  presso  una  pubblica  amministrazione, ovvero di non essere
stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
    c)  di  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  dal  bando  di
concorso.
   Inoltre,  i  vincitori  di  concorso  che si saranno avvalsi della
riserva   dovranno   attestare,   nei   modi   e  nelle  forme  della
dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta', i servizi prestati
presso  pubbliche  amministrazioni  in  virtu' di contratti stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
   L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita'  delle  dichiarazioni  sostitutive, ai sensi dell'art. 71
del  succitato  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
   I  documenti  rilasciati  al  cittadino  straniero dalle autorita'
competenti  dello  Stato  di  appartenenza debbono essere legalizzati
dalle autorita' consolari italiane.
   Agli  atti  e  ai  documenti  in  lingua  straniera  dovra' essere
allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana la cui conformita' al
testo    originale   deve   essere   certificata   dalla   competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
   Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta salva
la  possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel caso
di  comprovato  impedimento,  l'amministrazione  non dara' luogo alla
stipulazione   del  contratto  ovvero  provvedera',  per  i  rapporti
eventualmente   gia'   instaurati,   all'immediata   risoluzione  dei
medesimi.
   Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.