Art. 10. Presentazione dei documenti di rito I vincitori del concorso sono invitati a presentare, entro il termine di trenta giorni, dalla comunicazione di assunzione in servizio un certificato medico, cosi' come previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dall'azienda sanitaria locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario e attestante l'idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica. Qualora i vincitori siano affetti da patologie o menomazioni, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che le stesse non ne riducono l'attitudine lavorativa. Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, i vincitori del concorso, ivi compresi quelli che si sono avvalsi della riserva prevista ai sensi dell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovranno attestare, nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', quanto segue: a) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in caso contrario, tale dichiarazione deve essere sostituita con quella di opzione per il nuovo impiego); b) di non essere stati destituiti, dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale; c) di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso. Inoltre, i vincitori di concorso che si saranno avvalsi della riserva dovranno attestare, nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I documenti rilasciati al cittadino straniero dalle autorita' competenti dello Stato di appartenenza debbono essere legalizzati dalle autorita' consolari italiane. Agli atti e ai documenti in lingua straniera dovra' essere allegata una traduzione in lingua italiana la cui conformita' al testo originale deve essere certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'amministrazione non dara' luogo alla stipulazione del contratto ovvero provvedera', per i rapporti eventualmente gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.