Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso, si richiede il possesso dei seguenti requisiti: a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; b) l'eta' non inferiore ai diciotto anni; c) il godimento dei diritti civili e politici; d) il non aver riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso; e) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego; f) l'assolvimento degli obblighi di leva militare, per i nati fino al 1985; g) il non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Inoltre, coloro che intendono avvalersi della riserva prevista ai sensi dell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, devono aver maturato almeno tre anni di esperienza di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono: a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana; b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996, n. 693, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del direttore amministrativo.