Art. 2.
                  Requisiti generali di ammissione
   Per l'ammissione al concorso, si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
    a)  la  cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea;
    b) l'eta' non inferiore ai diciotto anni;
    c) il godimento dei diritti civili e politici;
    d)  il  non  aver  riportato  condanne  penali  e  il  non  avere
procedimenti penali in corso;
    e)  l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego;
    f)  l'assolvimento  degli  obblighi  di leva militare, per i nati
fino al 1985;
    g)  il  non  essere  stato  destituito o dispensato da precedente
impiego   presso   una   pubblica   amministrazione  per  persistente
insufficiente  rendimento  o  dichiarato decaduto per aver conseguito
l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile;
    h)  il  possesso  del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.
   Inoltre,  coloro che intendono avvalersi della riserva prevista ai
sensi  dell'art.  3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
devono  aver  maturato  almeno  tre  anni  di  esperienza  di  lavoro
subordinato  a  tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in
virtu'   di  contratti  stipulati  anteriormente  alla  data  del  28
settembre 2007.
   Ai  sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  7  febbraio  1994,  n.  174, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea debbono:
    a)  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
    b)   godere   dei  diritti  civili  e  politici  nello  stato  di
appartenenza o di provenienza;
    c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
   Tutti  i  requisiti  devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
   I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
   Ai  sensi  dell'art.  3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  9  maggio  1994, n. 487, modificato dall'art. 3, comma 2,
del  decreto  del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996, n.
693,   l'esclusione   dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti  di
ammissione  puo'  essere  disposta  in ogni momento con provvedimento
motivato del direttore amministrativo.