Art. 7. Prove d'esame Le prove di esame consisteranno in: a) una prova scritta, consistente in test a risposta multipla, che vertera' sulle seguenti materie: nozioni di diritto amministrativo; nozioni di legislazione universitaria; b) una prova orale, che vertera' sulle materie oggetto della prova scritta, nonche' su nozioni di contabilita' di Stato e sara' diretta ad accertare la conoscenza, a livello nozionistico, della lingua inglese e dell'informatica. La durata della prova scritta sara' determinata dalla commissione. I candidati stranieri dovranno svolgere le prove d'esame in lingua italiana. I candidati, durante l'espletamento delle prove, non potranno consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช serie speciale - del giorno 30 settembre 2008, verra' data comunicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui avra' luogo la prova scritta ovvero verra' dato avviso di un eventuale rinvio della predetta prova, di ogni ulteriore o diversa comunicazione circa le modalita' di notifica delle prove stesse rispetto a quanto disposto nel presente articolo. Le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione personale dell'esclusione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dalle procedure di selezione, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicato nella predetta Gazzetta Ufficiale. La mancata presentazione costituisce rinuncia al concorso. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale verra' data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il suo espletamento. La predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto riportato dal candidato nella prova scritta e del punteggio che gli e' stato attribuito in sede di valutazione dei titoli. La prova orale, che si svolgera' nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 6, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del candidato; b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico dipendente; c) carta d'identita' o patente o tessera postale o porto d'armi o passaporto. La mancata presentazione alle prove d'esame sara' considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.