Art. 7.
                            Prove d'esame
   Le prove di esame consisteranno in:
    a)  una  prova  scritta, consistente in test a risposta multipla,
che vertera' sulle seguenti materie:
     nozioni di diritto amministrativo;
     nozioni di legislazione universitaria;
    b)  una  prova  orale,  che  vertera' sulle materie oggetto della
prova  scritta,  nonche'  su nozioni di contabilita' di Stato e sara'
diretta  ad  accertare  la  conoscenza, a livello nozionistico, della
lingua inglese e dell'informatica.
   La durata della prova scritta sara' determinata dalla commissione.
   I candidati stranieri dovranno svolgere le prove d'esame in lingua
italiana.
   I  candidati,  durante  l'espletamento  delle  prove, non potranno
consultare  appunti,  manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
   Nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana - 4ยช serie
speciale  -  del  giorno 30 settembre 2008, verra' data comunicazione
della sede, del giorno e dell'ora in cui avra' luogo la prova scritta
ovvero  verra'  dato  avviso  di  un  eventuale rinvio della predetta
prova,  di  ogni ulteriore o diversa comunicazione circa le modalita'
di  notifica  delle  prove  stesse  rispetto  a  quanto  disposto nel
presente articolo.
   Le   informazioni   pubblicate   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  hanno valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.
   Pertanto,  i  candidati  che  non  abbiano  ricevuto comunicazione
personale   dell'esclusione,  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  dalle  procedure  di  selezione,  dovranno presentarsi,
senza  alcun  ulteriore  preavviso,  nel giorno, nell'ora e nel luogo
indicato  nella predetta Gazzetta Ufficiale. La mancata presentazione
costituisce rinuncia al concorso.
   Conseguono  l'ammissione  alla prova orale i candidati che abbiano
riportato  nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o
equivalente.
   Ai  candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale verra' data
comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il suo
espletamento.
   La  predetta  comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato  dal  candidato nella prova scritta e del punteggio che gli
e' stato attribuito in sede di valutazione dei titoli.
   La  prova  orale,  che  si  svolgera' nel rispetto delle modalita'
previste  dall'art.  6, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superata se il candidato
ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
   Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
    a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del
candidato;
    b)  tessera  di  riconoscimento  personale,  se  il  candidato e'
pubblico dipendente;
    c) carta d'identita' o patente o tessera postale o porto d'armi o
passaporto.
   La mancata presentazione alle prove d'esame sara' considerata come
rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.