Art. 11.
          Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
   Tutti  i  dottorandi  sono tenuti al versamento di euro 300,00 per
l'assicurazione  infortuni  e  responsabilita'  civile e l'imposta di
bollo. Inoltre, sono tenuti a versare la tassa regionale prevista dal
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, il
cui importo e' di euro 100,00.
   I contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi sono pari a 600
euro  da  non  richiedersi  ai dottorandi titolari di borse di studio
conferite   dall'Universita'  su  fondi  ripartiti  dei  decreti  del
ministero  di  cui  all'art.  4,  comma  3, legge 1998, n. 210 - come
indicato  dall'art.  7,  comma 1, lettera c), decreto ministeriale n.
224 del 30 aprile 1999.