Art. 3.
                 Domanda e termine di presentazione
   1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere presentata,
a  pena  di  esclusione,  entro  il termine perentorio di giorni 30 a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della
Repubblica italiana.
   2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
   3.  La  domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile,  sottoscritta  e  indirizzata  al Direttore Amministrativo
dell'Universita' degli Studi di Genova - Servizio Gestione e Sviluppo
del   personale   tecnico-amministrativo   -   via   Balbi,   5.   La
sottoscrizione  della  domanda  non e' soggetta ad autenticazione. La
domanda    stessa   deve   essere   redatta,   in   carta   semplice,
preferibilmente  su  apposito  modello  -  allegato  "A" che fa parte
integrante   del   presente  decreto,  disponibile  presso  l'ufficio
competente     ovvero     al     seguente    indirizzo    telematico:
http://www.unige.it/concorsi
   4.   E'  consentito  redigere  la  domanda  anche  utilizzando  la
fotocopia  della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato  «A»  -  fac-simile  della domanda - purche' sia chiara ed
integrale.
   5.  La  domanda  puo'  essere  presentata direttamente al predetto
ufficio,  dal  lunedi' al giovedi' dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle
ore  14.00  alle  15.00,  il  venerdi'  dalle  ore  10.00 alle 13.00.
L'ufficio  rilascera'  apposita  ricevuta  attestante solo l'avvenuta
ricezione della domanda stessa.
   6.  La  domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  all'indirizzo  sopra  indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
   7.   Non   saranno   prese   in   considerazione  le  domande  non
sottoscritte,  quelle  prive  dei  dati  anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
   8.  Tutte  le  comunicazioni  riguardanti  la  procedura selettiva
verranno  inoltrate  agli  interessati  a  mezzo  di raccomandata con
avviso di ricevimento.
   9. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e
nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche':
    a)  il  possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
    b)   se   cittadino  italiano  di  essere  iscritto  nelle  liste
elettorali,  precisandone  il  Comune  ed  indicando  eventualmente i
motivi  della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea di godere dei
diritti   civili   e  politici  nello  Stato  di  appartenenza  o  di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
    c)  di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate,  indicando  gli  estremi  delle  relative  sentenze  e gli
eventuali procedimenti penali pendenti;
    d)   il   possesso   di   laurea  rilasciata  dalle  Facolta'  di
Architettura,  Ingegneria  e  Scienze  M.F.N.,  ovvero  del titolo di
studio  conseguito  all'estero  riconosciuto  equipollente  a  quelli
previsti  in  base  ad  accordi internazionali, ovvero alla normativa
vigente;
    e)  se  cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento
degli obblighi militari;
    f)    gli    eventuali    servizi   prestati   presso   Pubbliche
Amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
    g)  di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso  una
Pubblica  Amministrazione  per persistente insufficiente rendimento e
di  non  essere  stato  dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi  dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
    h) se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea: di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
   10.  La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 9,
lettere b), d), e g), comportera' l'esclusione dalla procedura.
   11.  Le  dichiarazioni  formulate  nella domanda sono da ritenersi
rilasciate  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  pubblicato  nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta   Ufficiale   n.  42  del  20  febbraio  2001  e  successive
modificazioni.
   12.  I  candidati  riconosciuti  disabili  ai sensi della legge n.
68/1999,  possono  richiedere  nella  domanda  speciali  modalita' di
svolgimento  delle  prove  d'esame ai fini di concorrere in effettive
condizioni di parita' con gli altri candidati.
   13.  Il candidato e' tenuto ad allegare alla domanda una fotocopia
non  autenticata  di un documento di identita' e i titoli che ritiene
utili   ai   fini   della  valutazione  da  parte  della  Commissione
esaminatrice.
   14.  I titoli, comprese le pubblicazioni devono essere prodotti in
carta  semplice e possono essere in originale o in copia autenticata.
Le  copie  delle  pubblicazioni, degli atti o documenti- conservati o
rilasciati da una pubblica amministrazione nonche' le copie di titoli
di  studio  o  di  servizio da allegare alla domanda possono altresi'
essere  dichiarate  conformi  all'originale,  mediante  dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  (modulo  "B"  allegato). Tale
dichiarazione  puo'  essere  altresi'  apposta  in  calce  alla copia
stessa.  Il  candidato  deve  utilizzare un modulo per ciascun titolo
presentato,  comprese  le pubblicazioni, di cui intende dichiarare la
conformita'  all'originale,  allegandolo  al  titolo stesso. Puo', in
alternativa,   produrre   dichiarazione   cumulativa  di  conformita'
all'originale  dei  titoli  presentati, comprese le pubblicazioni. In
tal  caso  la dichiarazione deve contenere precise indicazioni atte a
identificare i titoli stessi.
   15.  Il  candidato puo' altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse  le  pubblicazioni)  mediante  le  dichiarazioni di cui agli
articoli  46  e  seguenti  del  citato  decreto  del Presidente della
Repubblica  n.  445/2000  che consentono di sostituire sia le normali
certificazioni  rilasciate da pubbliche amministrazioni sia l'atto di
notorieta' per tutti gli stati, qualita' personali e fatti che sono a
diretta conoscenza dell'interessato (modulo "B" allegato).
   16.  Le  stesse  modalita'  previste  ai  commi  precedenti  per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea.
   17.  Qualora  gli  stati,  le  qualita'  personali e i fatti siano
documentati  mediante  certificati  o  attestazioni  rilasciati dalla
competente  autorita'  dello  Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
   18.  I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti
autorita'  estere  debbono  essere conformi alle disposizioni vigenti
nello  Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
   19.  Ai  titoli  di  cui  al  comma  precedente, redatti in lingua
straniera,  deve  essere  allegata una traduzione in lingua italiana,
certificata    conforme   al   testo   straniero   dalla   competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale.
   20.   Nell'ambito  dei  titoli  le  pubblicazioni  debbono  essere
allegate alla domanda e corredate di elenco e possono essere prodotte
in  originale,  in  copia  autenticata  ovvero  in  copia  dichiarata
conforme  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di   notorieta'.   Per  le  pubblicazioni  stampate  all'estero  deve
risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per quanto concerne le
pubblicazioni   stampate   totalmente   o   parzialmente   in  Italia
anteriormente  al  2  settembre  2006  devono  essere  adempiuti  gli
obblighi previsti dal Decreto Luogotenenziale n. 660/1945; per quelle
stampate  successivamente a tale data si rimanda alle disposizioni di
cui  alla  legge  n.  106/2004  e al relativo regolamento emanato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  252/2006,  citati in
premessa.
   21.  Le  pubblicazioni  debbono  essere presentate nella lingua di
origine  e  tradotte  in  lingua  italiana  solo se redatte in lingua
diversa  da  quella/e  prevista/e  nella  prova orale della procedura
selettiva cui si riferiscono; tale traduzione deve essere certificata
conforme   al   testo   straniero   dalla  competente  rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
   22.  Le  pubblicazioni  redatte  in  collaborazione possono essere
considerate  come  titoli  utili  solo  ove sia possibile scindere ed
individuare   l'apporto   dei  singoli  autori,  in  modo  che  siano
valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.
   23.  Non  e'  consentito  il  riferimento a titoli o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni,  o  a  titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura.
   24.  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di procedere ad
idonei  controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni  e di atto di notorieta'. Qualora dal
controllo  sopra  indicato  emerga  la  non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non  veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alle
sanzioni  previste  dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali in
materia.
   25.  L'  universita'  non  assume  alcuna  responsabilita'  per il
mancato   ricevimento   di   comunicazioni,   qualora   esso  dipenda
dall'inesatta  indicazione del recapito da parte del candidato ovvero
dall'omessa,  o  tardiva,  comunicazione del mutamento dell'indirizzo
indicato  nella  domanda,  ne'  per  gli eventuali disguidi postali o
telegrafici  o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito,
o a forza maggiore.