Art. 7.
      Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
   1.  L'assunzione  in  servizio e' condizionata alla verifica della
copertura  finanziaria nel bilancio dell'Ateneo e dei limiti di spesa
di  cui  all'art.  51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
determinati  per  ultimo,  ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato
decreto-legge  31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni
in   legge   28   febbraio  2008,  n.  31  nonche'  subordinata  alle
disposizioni  legislative  in  materia  di  reclutamento di personale
presso    le    Universita'.    Stante    le    suddette   condizioni
l'Amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in parola.
   2.  Il  candidato,  utilmente  collocato nella graduatoria a tempo
indeterminato,  stipula  con  l'Universita'  degli Studi di Genova un
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
   3.  La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
   4.  La  mancata  assunzione  del  servizio  nella  data  stabilita
comporta  l'immediata  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento.
   5.  Il  periodo  di  prova, e' determinato secondo quanto previsto
dall'art.  17  del C.C.N.L. sottoscritto in data 9 agosto 2000, cosi'
come  modificato  dall'art.  5  del  C.C.N.L. sottoscritto in data 27
gennaio 2005.
   6.  Ai  lavoratori  assunti  si  applica  il trattamento economico
previsto  per  la categoria D, posizione economica D1, nonche' quello
normativo previsto dal C.C.N.L. sottoscritto in data 28 marzo 2006.