Art. 2.


    Ai  sensi  dell'art. 7 del bando citato in premessa il componente
designato dalla facolta', puo' effettuare la prima convocazione della
commissione  giudicatrice  trascorsi  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
   Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:
    a)  prendere  visione  dell'elenco  dei  candidati  ed inserire a
verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si
trovino  in  rapporto  di  parentela  o  affinita'  fino  al IV grado
incluso, tra di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause
di astensione di cui all'art. 51 e 52 del codice di procedura civile;
    b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
    c)  stabilire  i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione  dei
candidati.