Art. 10.
               Contributo per l'accesso e la frequenza
   Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento di euro  14,62 per il
bollo relativo alla istanza di iscrizione.
   Tutti  i  dottorandi  con  borsa  o  senza  borsa  sono  tenuti al
versamento  di  euro   100 a titolo di tassa regionale per il diritto
allo studio.
   Per i dottorandi non titolari di borsa di studio l'ammontare annuo
della  tassa  di  iscrizione per l'accesso ai corsi e per la relativa
frequenza  e'  pari  a  euro  282,00  ed  e'  comprensiva della tassa
regionale  per  il diritto allo studio. La tassa di iscrizione non e'
soggetta   ad   alcuna   riduzione,   e'   da   versare   al  momento
dell'iscrizione.
   Sono  esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione (ad eccezione
della  tassa regionale per il diritto allo studio) tutti i dottorandi
che risultano:
    1.  beneficiari  di  borsa  di studio concessa dalla Regione o ne
risultano assegnatari;
    2. beneficiari di prestito d'onore;
    3. portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al 66%.
   Sono  esonerati  temporaneamente  dal  pagamento  della  tassa  di
iscrizione coloro che presentano domanda di borsa di studio presso il
CEDISU.  In  questo  caso  all'atto dell'iscrizione e' dovuta la sola
tassa regionale per il diritto allo studio.
   Alla  pubblicazione  delle graduatorie provvisorie, coloro che non
risultano  beneficiari  di  borsa  sono  tenuti a versare la tassa di
iscrizione.
   I    dottorandi    titolari   di   borse   di   studio   conferite
dall'Universita',  su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati
preventivamente  dai  contributi  per  l'accesso  e  la frequenza dei
corsi,  sono  comunque  obbligati  a pagare la tassa regionale per il
diritto allo studio.
   Gli  oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive
dei  contributi  per  l'accesso e la frequenza dei corsi, non coperti
dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma
3,  della  legge  3  luglio  1998,  n.  210,  possono  essere coperti
dall'Universita'  anche  mediante  convenzioni  con soggetti estranei
all'Amministrazione  universitaria,  da stipulare in data antecedente
alla  scadenza prevista dal presente bando, per la proposizione delle
domande.