Art. 7.
Ammissione  ai  corsi  di titolari di assegno di ricerca, titolari di
          contratti di ricerca e cittadini extracomunitari
   I  titolari  di  assegni  di  ricerca e i titolari di contratto di
ricerca  che  abbiano  superato  le  prove  di ammissione al corso di
dottorato,  possono essere ammessi secondo l'ordine di graduatoria ai
corsi  di  dottorato anche in sovrannumero rispetto ai posti banditi,
purche'  entro  il  limite  degli  ammissibili ed a condizione che il
dottorato    a    cui    partecipano    riguardi   la   stessa   area
scientifico-disciplinare  di  riferimento, e l'assegno o il contratto
di  ricerca  abbiano  scadenza  non anteriore al termine del corso di
dottorato.
   A  tal  fine  gli interessati devono dichiarare la loro situazione
gia'  nella  domanda  di partecipazione al concorso e successivamente
dimostrare  la titolarita' del contratto di ricerca o dell'assegno di
ricerca.
   I  cittadini extracomunitari possono essere ammessi a sostenere le
prove concorsuali in lingua inglese.
   Il  candidato  gia'  in  possesso del titolo di dottore di ricerca
puo'  essere  ammesso a frequentare previo superamento delle prove di
selezione,  un  secondo  corso  di  dottorato non coperto da borsa di
studio.  Nel  caso  di  parita' di merito, prevarra' il candidato che
concorre per la prima volta.