Art. 8.
                             Iscrizione
   I  concorrenti  risultati  vincitori  dovranno  presentare  o  far
pervenire  all'Ufficio  dottorati  di  ricerca dell'Universita' degli
studi  di  Brescia,  vicolo dell'Anguilla, 8 - 25122 Brescia entro il
termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a
quello  in  cui avranno ricevuto il relativo invito, la sottoelencata
documentazione in carta libera:
    a) domanda di iscrizione al primo anno dei corsi del dottorato;
    b)  dichiarazione  in  carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sostitutiva
di   certificazione   del  diploma  di  scuola  secondaria  superiore
posseduto,  ovvero  per  i cittadini non italiani, del diploma che ha
consentito la loro ammissione all'Universita';
    c)  dichiarazione  in  carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sostitutiva
di certificazione di cittadinanza;
    d)  dichiarazione  in  carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sostitutiva
di certificazione di laurea specialistica;
    f)  dichiarazione,  in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 47
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sostitutiva
di notorieta', nella quale dovra' risultare:
     di  non  essere  iscritto/a  e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro  corso  di  diploma  di  laurea,  di  laurea specialistica e di
dottorato, per tutta la durata del corso suindicato;
     di  non  essere  iscritto/a  ad  una  scuola di specializzazione
ovvero  di  perfezionamento  e, nell'affermativa, l'impegno scritto a
sospenderne o interromperne la frequenza;
     di  avere/non  avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa
di studio per un corso di dottorato;
     di impegnarsi a richiedere al Collegio docenti del proprio corso
di   dottorato  l'autorizzazione  per  lo  svolgimento  di  attivita'
lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in
essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato.
   Si  ricorda  che  il  pubblico  dipendente  ammesso  ai  corsi  di
dottorato  di  ricerca e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per
tutta  la  durata  del  corso, in congedo straordinario per motivi di
studio  senza  assegno  ed  usufruisce  della borsa di studio, ove ne
ricorrano   le   condizioni   di   merito.   Il  periodo  di  congedo
straordinario  e'  utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
   In  caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di  studio,  o  di  rinuncia  a  questa, l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato  il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato  di  ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica  cessi  per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e'  dovuta la ripetizione degli importi corrisposti (art. 52 comma 57
della legge n. 448 del 28 dicembre 2001);
    f) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
    g)  per  i  soli  vincitori  di  borsa  di studio, inoltre, sara'
necessario  presentare  una dichiarazione, in carta semplice, resa ai
sensi  dell'art.  38  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, sostitutiva di notorieta', nella quale dovra' risultare:
     l'impegno  a  non  cumulare  la  borsa stessa con altra borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
     il  numero del conto corrente, con il codice CAB, ABI e CIN, per
l'accreditamento della borsa;
    h) copia apertura posizione I.N.P.S. a gestione separata.
   L'Universita'  si  riserva  la facolta' di deliberare l'inizio dei
corsi con decorrenza dal 1 gennaio 2009.