Art. 9.
                           Borse di studio
   L'importo  annuale  della  borsa  di  studio e' di euro 13.638,47,
assoggettabile   al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata  che,  per l'anno 2009 e' pari al 25,72% di cui 1/3 a carico
del percettore della borsa, salvo diversa determinazione legislativa.
   Le  borse  di  studio  saranno assegnate secondo l'ordine definito
nelle  rispettive  graduatorie  di merito formulate dalle Commissioni
giudicatrici,  fino  alla  concorrenza  del  numero  di borse messe a
concorso per il rispettivo corso di dottorato.
   In  caso  di  parita'  di  merito,  prevale  la  valutazione della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.132 del 3 giugno 1997.
   La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata del corso.
   La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
   L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.