Art. 2.


   Dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami»  -  decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9,
decreto-legge  21  aprile  1995  n. 120, convertito con modificazioni
dalla  legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore,
da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze  di ricusazione di
commissari.  Decorso  tale  termine  e, comunque, dopo l'insediamento
della  commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.
    Roma, 22 luglio 2008
                                                   Il rettore: Parisi