Art. 10. Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi I dottorandi, che non usufruiscono di borsa di studio, sono tenuti al versamento di tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato in due rate da versare con le seguenti scadenze: a) la prima rata e la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 7, dovranno essere versate all'atto dell'iscrizione. b) la seconda rata pari a euro 700,00 dovra' essere versata entro il 30 giugno 2009. Ogni anno le tasse ed i contributi universitari, inclusa la tassa regionale suddetta, possono variare su delibera degli Organi competenti. Il mancato pagamento nei termini suddetti da' luogo al pagamento di ulteriori somme a titolo di mora.