Art. 10.
          Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
   I dottorandi, che non usufruiscono di borsa di studio, sono tenuti
al  versamento  di tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai
corsi di dottorato in due rate da versare con le seguenti scadenze:
    a)  la prima rata e la tassa regionale per il diritto allo studio
di cui all'art. 7, dovranno essere versate all'atto dell'iscrizione.
    b) la seconda rata pari a euro 700,00 dovra' essere versata entro
il 30 giugno 2009.
   Ogni  anno le tasse ed i contributi universitari, inclusa la tassa
regionale   suddetta,   possono  variare  su  delibera  degli  Organi
competenti.
   Il  mancato  pagamento nei termini suddetti da' luogo al pagamento
di ulteriori somme a titolo di mora.