Art. 11. Svolgimento del corso L'inizio del corso e' stabilito al 1° gennaio 2009. I Dottorandi sono tenuti allo svolgimento, a tempo pieno, della loro attivita' curriculare secondo le modalita' stabilite dal Collegio dei docenti. I Dottorandi possono essere inseriti, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, nelle attivita' di ricerca svolte presso l'Ateneo congruenti con il loro percorso formativo. I Dottorandi possono svolgere attivita' di supporto alla didattica ai sensi dell'art. 33 dello Statuto previo consenso del Collegio dei docenti. E' consentita la sospensione dal corso esclusivamente per i periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati: maternita', paternita', malattia, frequenza di un master universitario. Il recupero del periodo di sospensione avverra' a fine corso. Il dottorando, qualora il recupero non avvenga in tempo utile, sosterra' l'esame finale con i dottorandi del ciclo successivo. La sospensione dal corso di durata superiore a trenta giorni comporta l'immediata sospensione della borsa. Fermo restando quanto previsto nel precedente periodo, nel caso di sospensione del corso di dottorato per la frequenza di un master universitario, il dottorando, nel manifestare l'interesse a sospendere l'attivita', ne indica, altresi', il termine finale. Per questa fattispecie il periodo di sospensione non puo' essere inferiore a nove mesi. I Dottorandi devono presentare, ogni anno, una dettagliata relazione scritta sull'attivita' svolta al Collegio dei docenti ed eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite dal Collegio stesso. Il Collegio, sentito anche il tutore, procede, con motivata delibera, all'ammissione all'anno successivo ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone al Rettore l'emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso. Prima dell'inizio di ogni anno di corso i dottorandi ammessi ai sensi del periodo precedente, devono presentare domanda di iscrizione all'anno successivo, allegando - ove tenuti - copia delle ricevute di pagamento di cui all'art. 10, primo periodo, lett. a).