Art. 11.
                        Svolgimento del corso
   L'inizio del corso e' stabilito al 1° gennaio 2009.
   I  Dottorandi  sono  tenuti allo svolgimento, a tempo pieno, della
loro   attivita'  curriculare  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
Collegio dei docenti.
   I  Dottorandi  possono  essere inseriti, previa autorizzazione del
Collegio  dei  docenti,  nelle  attivita'  di  ricerca  svolte presso
l'Ateneo congruenti con il loro percorso formativo.
   I Dottorandi possono svolgere attivita' di supporto alla didattica
ai  sensi dell'art. 33 dello Statuto previo consenso del Collegio dei
docenti.
   E'  consentita  la  sospensione  dal  corso  esclusivamente  per i
periodi   relativi   ai   seguenti   casi,  debitamente  documentati:
maternita',    paternita',   malattia,   frequenza   di   un   master
universitario. Il recupero del periodo di sospensione avverra' a fine
corso. Il dottorando, qualora il recupero non avvenga in tempo utile,
sosterra'  l'esame  finale  con i dottorandi del ciclo successivo. La
sospensione  dal  corso  di durata superiore a trenta giorni comporta
l'immediata sospensione della borsa.
   Fermo restando quanto previsto nel precedente periodo, nel caso di
sospensione  del  corso  di  dottorato  per la frequenza di un master
universitario,   il   dottorando,   nel   manifestare  l'interesse  a
sospendere  l'attivita',  ne indica, altresi', il termine finale. Per
questa   fattispecie  il  periodo  di  sospensione  non  puo'  essere
inferiore a nove mesi.
   I   Dottorandi  devono  presentare,  ogni  anno,  una  dettagliata
relazione  scritta  sull'attivita'  svolta al Collegio dei docenti ed
eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite dal
Collegio  stesso.  Il Collegio, sentito anche il tutore, procede, con
motivata  delibera,  all'ammissione  all'anno  successivo ovvero, nel
caso  di  risultati insufficienti, propone al Rettore l'emanazione di
un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.
   Prima  dell'inizio  di  ogni anno di corso i dottorandi ammessi ai
sensi del periodo precedente, devono presentare domanda di iscrizione
all'anno successivo, allegando - ove tenuti - copia delle ricevute di
pagamento di cui all'art. 10, primo periodo, lett. a).