Art. 5.
                       Selezione dei candidati
   Le   modalita'   di  selezione  dei  candidati  avverra'  mediante
valutazione dei titoli prodotti.
   Per   la  selezione  dei  candidati  la  Commissione  giudicatrice
valutera'  i  titoli scientifici presentati e il programma di ricerca
del  candidato,  anche  in  relazione  ai  temi  di  ricerca  messi a
concorso,   formulando   un  giudizio  sintetico  ed  assegnando  una
votazione in centesimi. Saranno esclusi dalla graduatoria di merito i
candidati  che  nella  valutazione di cui sopra avranno conseguito un
punteggio inferiore a 70/100.
   La  graduatoria  definitiva sara' resa pubblica entro il giorno 21
novembre, esclusivamente nei seguenti modi:
    affissione all'albo del Dipartimento di Informatica, Sistemistica
e Telematica (DIST);
    affissione all'albo del Servizio Alta Formazione.
   Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
   Nel  caso  di  pari  merito  le  borse  sono  assegnate secondo la
valutazione  della  situazione  economica,  ai  sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
   In  caso  di decadenza o rinuncia dei vincitori, si provvedera' ad
assegnare  il posto che viene a liberarsi attingendo alla graduatoria
generale di merito.