Art. 5. Selezione dei candidati Le modalita' di selezione dei candidati avverra' mediante valutazione dei titoli prodotti. Per la selezione dei candidati la Commissione giudicatrice valutera' i titoli scientifici presentati e il programma di ricerca del candidato, anche in relazione ai temi di ricerca messi a concorso, formulando un giudizio sintetico ed assegnando una votazione in centesimi. Saranno esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che nella valutazione di cui sopra avranno conseguito un punteggio inferiore a 70/100. La graduatoria definitiva sara' resa pubblica entro il giorno 21 novembre, esclusivamente nei seguenti modi: affissione all'albo del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST); affissione all'albo del Servizio Alta Formazione. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio. Nel caso di pari merito le borse sono assegnate secondo la valutazione della situazione economica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. In caso di decadenza o rinuncia dei vincitori, si provvedera' ad assegnare il posto che viene a liberarsi attingendo alla graduatoria generale di merito.