Art. 7.
                        Domanda di iscrizione
   I concorrenti che risultino ammessi al Corso di dottorato dovranno
presentare  a partire dal 9 dicembre ed entro il 19 dicembre 2008 (il
termine  e'  perentorio  a  pena di decadenza e NON fa fede il timbro
postale  di  spedizione)  la  domanda  di  iscrizione, nella quale il
vincitore deve dichiarare oltre ai propri dati anagrafici:
   1)  di  non  essere  iscritto  ad un altro corso di dottorato o ad
altro  corso di studio che porti al rilascio di un titolo accademico,
anche di altra Universita'.
   Gli assegnatari di borsa devono inoltre dichiarare:
   2)  di  non  aver  usufruito  in  precedenza di borse di studio di
dottorato;
   3)  di  non  fruire  presumibilmente di un reddito annuo personale
complessivo  lordo  superiore  a  euro 13.000,00 ovvero di rinunciare
alla  borsa  di studio per superamento del suddetto limite di reddito
(alla  determinazione  del  reddito  in oggetto concorrono redditi ed
emolumenti di qualsiasi natura);
   4)  di  non  cumulare  la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi  titolo  conferita  tranne  che  con  quelle  eventualmente
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
   5)  di  impegnarsi  a  restituire  le  rate  della borsa di studio
eventualmente  percepite  nel caso in cui si verifichi il superamento
del limite di reddito.
   Alla domanda devono essere allegati:
   a)  fotocopia  di  un  documento  di identita', fronte e retro, in
carta libera (in caso di spedizione della domanda);
   b) una fototessera;
   c)  coloro  che  non  usufruiscono di borsa di studio ricevuta del
versamento  della  prima  rata  per l'accesso e la frequenza ai corsi
pari  a 382,62 euro , comprensivi del bollo e ricevuta del versamento
della  tassa  regionale  per  il diritto allo studio ex art. 4 L.R 24
gennaio  2006,  n.  2.  Gli studenti fruitori di borsa di studio sono
tenuti  soltanto  ad apporre sulla domanda una marca da bollo di euro
14,62.
   Coloro  che  sono  in  possesso  di  titolo  di  studio conseguito
all'estero e riconosciuto equipollente con riserva ai sensi dell'art.
2  ultimo  periodo,  dovranno presentare, all'atto dell'iscrizione al
Corso , i seguenti documenti:
    1.  titolo  di  studio  tradotto  e  legalizzato dalla competente
rappresentanza  diplomatica  o consolare italiana del paese in cui e'
stato  conseguito  il  titolo  (Gli  indirizzi  delle  rappresentanze
diplomatiche  italiane all'estero possono essere trovati nel sito web
del Ministero degli Affari Esteri: www.esteri.it/);
    2.  «dichiarazione  di  valore»  del  titolo di studio resa dalla
stessa rappresentanza.