Art. 8.
                          Rinunce e divieti
   Coloro  che  non  avranno  provveduto  a  regolarizzare la propria
iscrizione  con  le  modalita' ed entro i termini indicati all'art. 7
saranno  considerati  rinunciatari. I posti vacanti saranno assegnati
ad  altri  aspiranti  secondo  le  modalita'  indicate all'art. 5 del
presente bando.
   E'  vietata  la  contemporanea iscrizione ad altro corso di studio
che rilascia un titolo accademico, anche di altra Universita'.
   Il   mancato  conseguimento  dell'ammissione  all'anno  successivo
ovvero  il  provvedimento  di esclusione per gravi inadempienze o per
risultati  insufficienti nello svolgimento dell'attivita' di ricerca,
in  relazione  alle  modalita'  stabilite  dal  Collegio  del  Corso,
comportano  la  revoca  della  borsa  con obbligo di restituzione dei
ratei gia' percepiti per la frequenza dell'anno corrente.
   Il dottorando che rinuncia, per superamento del limite di reddito,
alla  fruizione  della  borsa  di studio durante l'anno e prosegue il
corso  di studi, e' tenuto alla restituzione dei ratei gia' percepiti
corrispondenti  allo stesso anno di corso e al versamento delle tasse
e dei contributi universitari di cui al successivo articolo 10.
   Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione del
corso  di  dottorato  ha  diritto  alla  corresponsione  della  borsa
proporzionalmente  al  periodo  di  attivita',  a  condizione  che il
Collegio  del  Corso  attesti  il  regolare  e  proficuo  svolgimento
dell'attivita' fino al momento della rinuncia.
   Coloro   che  avranno  rilasciato  dichiarazioni  mendaci  saranno
dichiarati  decaduti,  fermo  restando  la responsabilita' penale per
l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.