Art. 9.
                           Borse di studio
   E'  vietata  la  contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne  quelle  concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
   L'importo  annuale  della  borsa  di  studio e' di euro 16.500,00,
(sedicimilacinquecento/00)  al  lordo  degli  oneri  previdenziali  a
carico del percipiente .
   A  ciascun borsista spetta la maggiorazione del 50% della borsa di
studio  per soggiorni di studio all'estero autorizzati ai sensi delle
disposizioni  interne  dell'Universita'  ed  al  rimborso  di un solo
biglietto di andata e ritorno in classe economica.
   Il  Collegio  dei  docenti  puo' autorizzare la partecipazione dei
dottorandi  ad ulteriori attivita' di studio e di ricerca fuori dalla
sede  dell'Universita'.  Per tali attivita' possono essere attribuiti
contributi aggiuntivi.
   Alle  borse  di  studio si applicano le disposizioni in materia di
agevolazioni  fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n.
476.