Art. 9. Borse di studio E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi. L'importo annuale della borsa di studio e' di euro 16.500,00, (sedicimilacinquecento/00) al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente . A ciascun borsista spetta la maggiorazione del 50% della borsa di studio per soggiorni di studio all'estero autorizzati ai sensi delle disposizioni interne dell'Universita' ed al rimborso di un solo biglietto di andata e ritorno in classe economica. Il Collegio dei docenti puo' autorizzare la partecipazione dei dottorandi ad ulteriori attivita' di studio e di ricerca fuori dalla sede dell'Universita'. Per tali attivita' possono essere attribuiti contributi aggiuntivi. Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476.