Art. 2. Requisiti generali per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti generali: 1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana; 2) eta' non inferiore agli anni diciotto; 3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; 4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell'Amministrazione che ha indetto il bando, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso; 5) idoneita' fisica all'impiego; 6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i soli candidati nati entro l'anno 1985; 7) non essere stato: destituito, dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione puo' disporre con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti generali di cui al presente articolo. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.