Art. 5.
                      Commissioni giudicatrici
   Le  commissioni  per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di  ricerca  saranno nominate ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di
Ateneo in materia di dottorati di ricerca dell'Universita' Telematica
«Guglielmo Marconi».
   Le  commissioni  entro  e non oltre sessanta giorni dalla notifica
della  nomina  dovranno espletare tutte le prove concorsuali previste
dal bando di concorso.
   La  commissione  dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla
prova  orale.  La  valutazione  dei  titoli,  previa  indicazione dei
criteri,  sara'  effettuata dalla commissione prima dello svolgimento
della  prova  scritta.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  soltanto i
candidati  che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non
inferiore  a  25/40.  La  prova  orale  si  intende  superata  con il
conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40.
   Le  prove  possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
una lingua diversa dall'italiano.
   Tale  possibilita'  dovra'  essere  subordinata  ad  un'espressa e
motivata  determinazione  assunta  dalla  commissione  giudicatrice e
comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove di concorso.
   Al  termine  di  ogni  seduta  prevista  per  la  prova  orale  la
commissione rende pubblici i risultati.
   Ultimata  la  prova  orale,  la  commissione redige la graduatoria
generale  di  merito  sommando,  per  ciascun candidato, il punteggio
delle due prove e dei titoli.
   Gli atti dei concorsi sono pubblici.
   Ai  candidati  e'  consentito  l'accesso  nei modi stabiliti dalla
legge  n.  241/1990.  L'Amministrazione  puo'  rinviare  l'accesso al
momento della conclusione del concorso.