Art. 6.
                         Ammissione ai corsi
   I  candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla  concorrenza  del numero dei posti messi a concorso per il
corso  di  dottorato.  In  caso  di mancata o tardiva accettazione da
parte  degli  aventi  diritto  prima  dell'inizio del corso, subentra
altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria.
   In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
   Il   collegio   dei  docenti,  valutata  la  compatibilita'  delle
strutture  di  ricerca,  puo'  ammettere in soprannumero un numero di
idonei non superiore al totale dei posti messi a concorso:
    a)  candidati  idonei  nella  graduatoria  generale di merito che
fruiscano  di  assegni  di ricerca ai sensi della legge n. 449/1997 -
art. 51;
    b)  candidati  stranieri,  idonei  nella  graduatoria generale di
merito,  che  risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal
Ministero  degli affari esteri, ovvero di borse finanziate da Governi
di altri paesi oppure da Enti/Universita' estere;
    c)  candidati appartenenti a paesi con i quali esista o specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo
o   specifiche  convenzioni  con  l'Ateneo  (senza  oneri  finanziari
obbligatori  per  l'Universita'  Telematica  «Guglielmo Marconi»). La
convenzione  determina  le  modalita' di iscrizione al dottorato e la
possibilita'  che  un anno del dottorato stesso possa essere compiuto
presso  l'Universita'  del  paese  con il quale e' stata stipulata la
specifica  convenzione; nel caso in cui la convenzione intervenga con
un   paese  della  UE,  il  titolo  cosi'  conseguito  e'  denominato
«Dottorato Europeo», se la convenzione lo prevede.