Art. 8.
                           Borse di studio
   Le  borse di studio il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione
comparativa  del  merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive
graduatorie  di  merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per
un   importo   pari   a  quello  determinato  ai  sensi  del  decreto
ministeriale  18  giugno  2008,  corrispondente  ad euro 13.638,47 al
lordo   degli   oneri   previdenziali   a   carico  del  percipiente,
assoggettato  al contributo previdenziale INPS a gestione separata. I
casi  di  incompatibilita'  totale  o parziale per la fruizione della
borsa  di  studio  sono  fissati  dalla normativa vigente. In caso di
sopravvenuta incompatibilita', i ratei della borsa di studio relativi
al  periodo  per  il quale sono stati indebitamente percepiti, devono
essere restituiti. La restituzione si riferisce all'anno accademico o
sua frazione.
   A  parita'  di  merito,  per  tutti  coloro utilmente collocati in
graduatoria,   prevale  la  valutazione  della  situazione  economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
   Nel  caso  in  cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel
corso  dell'anno  alla  borsa  di  studio, questa verra' assegnata al
primo  dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla borsa
di  studio  si  intende definitiva, anche se il dottorando continua a
frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato.
   La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata  del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno
successivo.
   L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato per l'eventuale
periodo  di  soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Tali
periodi  non  possono complessivamente superare la meta' della durata
del  corso,  salvo  i  corsi  soggetti  a diversa disciplina legale o
convenzionale.
   Per   periodi  di  formazione  di  durata  superiore  a  sei  mesi
consecutivi  e' necessario il parere favorevole del Collegio docenti,
per periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore.