Art. 9.
                  Obblighi e diritti dei dottorandi
   I  dottorandi  sono  tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste  per  il curriculum formativo, svolgere attivita' di ricerca
relativa  al  piano approvato dal Collegio docenti frequentando tutte
le  attivita' per loro previste, con pieno impegno e per il monte-ore
richiesto,  dedicandosi  ai  programmi  di  studio  individuale, ed a
presentare al Collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione
sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una
tesi di ricerca con contributi originali.
   Ai   dottorandi   puo'  essere  affidata  una  limitata  attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, non eccedente le 50 ore per anno
accademico,  previo  parere favorevole del Collegio dei docenti; tale
attivita'   non  deve  in  ogni  caso  compromettere  l'attivita'  di
formazione  alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il bilancio
dell'Ateneo  e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle Universita'.
   A  seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il Collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore  la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato.  Il  provvedimento  di  esclusione  per gravi inadempienze
nello  svolgimento  dell'attivita'  di  ricerca,  in  relazione  alle
modalita'  stabilite  dal  Collegio  dei  docenti, comporta la revoca
della  borsa  con  obbligo  di  restituzione dei ratei gia' percepiti
relativi  all'anno  per  cui e' stato emesso il provvedimento stesso,
qualora   l'interessato  non  abbia  ottenuto  l'ammissione  all'anno
successivo.
   Il  servizio  militare,  la  maternita'  e  le assenze per grave e
documentata  malattia  possono  comportare  la sospensione dal corso,
previa   autorizzazione   del   Collegio  dei  docenti.  In  caso  di
sospensione  di  durata  superiore  a  trenta  giorni, verra' sospesa
l'erogazione  della  borsa  di  studio, che verra' ripresa al termine
della sospensione.
   E'  vietata  la  contemporanea  iscrizione  ad  un  altro corso di
dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea,
fatta salva la possibilita' di partecipare a corsi presso Universita'
straniere  nel  caso che cio' sia previsto in sede di convenzione con
le Universita' stesse.
   E vietata  la  contemporanea  fruizione  di altre borse di studio,
tranne  quelle  concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
   Chi  ha  gia'  usufruito  di  una  borsa di studio per un corso di
dottorato  anche  per  un  periodo  inferiore  al  triennio  non puo'
usufruirne una seconda volta.
   I  dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
fruire della borsa di studio solo a condizione che siano collocati in
aspettativa  senza  assegni,  per  il periodo di durata del corso. In
caso  di  ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di
studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva
il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il  rapporto  di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato
di  ricerca,  il  rapporto  di  lavoro con l'amministrazione pubblica
cessi  per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta
la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi di quanto sopra.