Art. 12. 1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati meritevoli per le doti di capacita' e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti. 2. Non puo' partecipare alle prove di esame il candidato che .non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione complessiva dei titoli. Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli. 3. tal fine la Commissione, previa determinazione dei criteri di massima, procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, esclusivamente ai fini del conseguimento del punteggio minimo di venticinque punti e della conseguente ammissione alle prove scritte. 4. La valutazione completa dei titoli sara' effettuata solo nei confronti dei candidati che avranno consegnato tutti gli elaborati inerenti alle prove scritte, prima della apertura delle buste contenenti gli elaborati stessi.