Art. 12.


   1.  Sono  ammessi  a  sostenere  le  prove  di  esame  i candidati
giudicati   meritevoli   per   le  doti  di  capacita'  e  rendimento
dimostrati,  per  incarichi  eventualmente  ricoperti,  per titoli di
cultura  posseduti,  per  studi  elaborati  e  pubblicati  in materie
relative  alle  funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali
della Corte dei conti.
   2.  Non puo' partecipare alle prove di esame il candidato che .non
abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione complessiva
dei   titoli.  Ogni  commissario  dispone  di  dieci  punti,  per  la
valutazione del complesso dei titoli.
   3.  tal  fine la Commissione, previa determinazione dei criteri di
massima,  procede  preliminarmente,  per ciascun candidato, all'esame
dei  titoli,  esclusivamente  ai fini del conseguimento del punteggio
minimo di venticinque punti e della conseguente ammissione alle prove
scritte.
   4.  La  valutazione  completa dei titoli sara' effettuata solo nei
confronti  dei  candidati  che avranno consegnato tutti gli elaborati
inerenti  alle  prove  scritte,  prima  della  apertura  delle  buste
contenenti gli elaborati stessi.