Art. 14.


   1.  Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
   2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una  media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove
scritte,  purche'  in  nessuna  di  esse  abbiano  conseguito meno di
trentacinque cinquantesimi.
   3.  Per  la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I
candidati   devono   conseguire   un   punteggio   non  inferiore  ai
trentacinque punti.
   4.  Per  la  prova  facoltativa  la  Commissione esaminatrice puo'
attribuire  fino  ad  un  punto  per  ciascuna  lingua  prescelta dal
candidato.
   5.  Il  risultato  definitivo  in base al quale viene formulata la
graduatoria  e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione
dei  titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei
punti  ottenuti  nella  prova  orale  e del punteggio attribuito alla
prova facoltativa di lingua.
   6.  A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti.
   7.  Sono  dichiarati  vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati  nella graduatoria di merito, tenuto conto della riserva di
posti prevista dall'art. 1, comma 1.