Art. 15.


   1.  La  graduatoria  dei  vincitori  del  concorso  e  quella  dei
candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente
della  Corte dei conti, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.
   2. Di tale pubblicazione sara'. data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
   3.  Nel  termine  di  quindici  giorni  dalla  pubblicazione della
graduatoria  e'  ammesso,  per  questioni  di  preferenza, cosi' come
previsto  dall'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio  1957,  n.  3,  e  successive  integrazioni  e modificazioni,
ricorso  al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, previa
deliberazione   del   Consiglio   di  presidenza,  con  provvedimento
definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.