Art. 16.


   1.  I  vincitori saranno nominati con decreto del Presidente della
Repubblica  su  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio di presidenza.
   2.  I  vincitori,  ai  fini  dell'assegnazione  della  sede, hanno
diritto  di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fra
i   posti  di  funzione  disponibili  individuati  dal  Consiglio  di
presidenza.
   3.  Coloro  che  al  momento  della  nomina risultano residenti da
almeno  due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o piu'
uffici disponibili per la scelta, con esclusione della Regione Lazio,
possono   esercitare   la   precedenza  nell'assegnazione  in  deroga
all'ordine  di  graduatoria,  purche'  dichiarino la disponibilita' a
permanere nell'ufficio di assegnazione per un periodo non inferiore a
5   anni.  La  precedenza  si  esercita  quando  nella  regione  sono
disponibili piu' posti di funzione, con riguardo alla sede.