Art. 16. 1. I vincitori saranno nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza. 2. I vincitori, ai fini dell'assegnazione della sede, hanno diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fra i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di presidenza. 3. Coloro che al momento della nomina risultano residenti da almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o piu' uffici disponibili per la scelta, con esclusione della Regione Lazio, possono esercitare la precedenza nell'assegnazione in deroga all'ordine di graduatoria, purche' dichiarino la disponibilita' a permanere nell'ufficio di assegnazione per un periodo non inferiore a 5 anni. La precedenza si esercita quando nella regione sono disponibili piu' posti di funzione, con riguardo alla sede.